Tolleranza “zero” da parte delle forze dell’ordine in Emilia Romagna: autotrasportatori astemi prima di mettersi alla guida
Tempi duri per gli autotrasportatori professionali che passeranno per le strade dell’Emilia Romagna. Dovranno infatti evitare assolutamente di bere alcolici prima di mettersi alla guida del proprio veicolo, pena una pesante sanzione amministrativa (da 516 a 2.582 euro).
Lo ha reso noto la polizia stradale dell’Emilia Romagna con la circolare n. 12938 del 16 aprile 2008, che recepisce così la legge 125/2001 in materia di sicurezza sul lavoro. Tale legge stabilisce che nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi, individuate con decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministero della sanità, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche. Per chi non rispetta questa regola è prevista una pesante sanzione pecuniaria, ma in realtà sono stati necessari alcuni anni per definire l’elenco dei soggetti a rischio. Alla fine si è deciso che ricadono nella previsione alcol zero anche tutti coloro che operano nell’autotrasporto «addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada». In pratica si tratta di tutti coloro che esercitano una attività di autotrasporto imprenditoriale o professionale.
Restano quindi esclusi dalla stringente previsione legislativa solo i conducenti privati che muniti di una delle patenti indicate non stanno svolgendo attività di trasporto. Mentre il lavoratore è sempre sanzionabile, il datore di lavoro è responsabile della corretta applicazione della normativa solo negli ambienti di lavoro. Viceversa, nessuna responsabilità gli può essere attribuita nel caso il lavoratore assuma alcolici durante l’attività esercitata lontano dal luogo di lavoro.
A chi sollevava dubbi sul reale potere di controllo e di attuazione della norma da parte di polizia, carabinieri e vigili urbani, una circolare della polizia stradale ha eliminato ogni perplessità. La legge 125 / 2001, specifica la nota, «prevede che, nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi, è fatto divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, rimandando l’individuazione di tali attività ad un decreto ministeriale. La sanzione prevista in case di violazione del precetto è di carattere amministrativo e consiste nei pagamento di una somma da 516 a 2.582 euro». In pratica, specifica l’istruzione locale, «allorquando i controlli alcolemici effettuati sui conducenti professionali rivelino un tasse superiore allo 0,5 g/l, occorrerà procedere ai sensi dell’art. 186 del Codice della strada; allorquando, invece, il tasso accertato sia inferiore al suddetto limite legale, non potendosi ritenere integrata la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 186 del Codice della strada, sussisterà comunque la violazione dell’art. 15 della 1.30 marzo 2001 n. 125 cui è connessa la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 4».
Fonte: Tratto liberamente dal quotidiano Italia Oggi. Altre informazioni su www.poliziamunicipale.it